Art. 1.

      1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende private, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, debbono assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.
      2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.
      3. Ove per i trattamenti terapeutici sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.
      4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comporto.